Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)

PER IL RILASCIO DELLA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE AL NUMERO 012151001 .

IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE  OCCORRE  PRESENTARSI PERSONALMENTE CON IL DOCUMENTO SCADUTO O IN MANCANZA DI ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' OPPURE DELLA DENUNCIA DI FURTO/SMARRIMENTO

IL CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA

UNA FOTO E LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 22,00 OPPURE 32,00 (SE DUPLICATO)

IL VERSAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO IN UNO DEI  MODI SEGUENTI:

PRESSO LA TESORERIA COMUNALE, UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA DI PEROSA ARGENTINA, VIA PATRIOTI N. 3

CON CAUSALE : RILASCIO CIE

 OPPURE  CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT 79 Z 02008 31480 000101553069

CON CAUSALE : RILASCIO CIE

OPPURE SU CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE N. 31026107

IBAN: IT60J0760101000000031026107

CON CAUSALE:  RILASCIO CIE

 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA',  IN CASO DI RITARDO L'APPUNTAMENTO POTREBBE ESSERE ANNULLATO

SI PREGA DI AVVISARE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' A PRESENTARSI ALL'APPUNTAMENTO

Documenti

MODULO ASSENSO GENITORE

Ultima modifica il 09/01/2019 11:32

Argomenti:

Le certificazioni sopra descritte possono essere richieste all'Ufficio Servizi Demografici del Comune, eventualmente anche mediante preventiva richiesta a mezzo telefono (0121/51001). Le certificazioni di Stato Civile sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.7 della Legge 29-12-1990, n.405 e per il loro rilascio non è previsto alcun diritto a carico dell'utente. Le certificazioni hanno normalmente una validità di mesi 6. Trascorso tale termine possono essere comunque esibite ad uffici pubblici qualora l'interessato dichiari in calce al documento che lo stesso non ha subito variazioni. Hanno invece validità illimitata le certificazioni che non possono subire modifiche (es. certificato di morte).

Argomenti:

a) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà; b) Le suddette certificazioni hanno validità di 6 mesi - trascorso tale termine possono essere comunque esibite ad uffici pubblici qualora l'interessato dichiari in calce al documento che lo stesso non ha subito variazioni.

Argomenti:

La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalita': la crescita della sensibilita' e della cultura urbanistica delle comunita' locali; la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici; la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali; la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo; il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico; una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione; il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale; la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano; l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono; la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e Regionale; la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.

Argomenti:

La perequazione urbanistica coinvolge tutti i proprietari di immobili qualunque sia la destinazione loro attribuita dallo strumento urbanistico. In particolare, nel caso di vincoli preordinati all'esproprio, il proprietario del terreno vincolato non risulta penalizzato in quanto il suo diritto edificatorio è salvaguardato dalla possibilità di entrare nel mercato immobiliare vendendo la sua volumetria e cedendo l'area al Comune. La perequazione urbanistica rappresenta un importante incentivo alla cooperazione pubblico-privato per l'attuazione delle infrastrutture e dello sviluppo del territorio urbanizzato.

Argomenti:

La consultazione della cartografia dei diversi comuni è possibile accedendo dall'home page e cliccando su PRGCM; si procede scegliendo la sub-area dov'è presente il comune interessato. A questo punto si può scegliere cosa si desidera consultare del piano vigente (cartografia, norme di attuazione, schede e tabelle). Si tratta di scansioni dei PRG vigenti che sono in formato cartaceo. Il prossimo passo sarà l'inserimento in M@p della cartografia informatizzata che si riferisce ai futuri PRGCM.

Argomenti:

È necessario presentare domanda di concessione redatta in carta resa legale. Presso l'ufficio è possibile verificare immediatamente quali sono i loculi disponibili e reperire il prestampato da compilarsi per la richiesta. Una volta presentata la domanda (in bollo da Euro 14,62), Vi verrà rilasciata copia della reversale per il pagamento della relativa tariffa, da versarsi presso la Tesoreria Comunale. Per la la stipula del contratto di concessione, occorrerà munirsi di due marche da bollo da Euro 14,62 ciascuna. La concessione dei loculi funerari ha la durata di anni 50.

Argomenti:

Le varianti parziali permettono soltanto le variazioni che non producono modifiche all'impianto strutturale del P.R.G. vigente; che non riducono ed aumentano la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq per abitante; che non incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente e a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche; che non incrementano la capacità insediativa residenziale e che non aumentano oltre il 6% le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali del P.R.G. vigente.

Argomenti:

Deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso ENTRO 24 ORE da un familiare, un loro delegato, o da persona informata del decesso (normalmente vi provvede un impresario di onoranze funebri). Se il decesso avviene in ospedale sarà il Direttore Sanitario, o suo delegato, a trasmettere all'Ufficio dello Stato Civile l'avviso della morte.

Argomenti:

Deve essere resa ENTRO 10 GIORNI dalla nascita (conteggiando anche il giorno del parto) da una delle seguenti persone: padre, madre, loro procuratore speciale, medico, ostetrica od altra persona che ha assistito al parto. In caso di genitori non sposati, qualora entrambi intendano riconoscere il figlio, è necessario che la dichiarazione sia resa da entrambi. Possono essere dichiarate le nascite: a) avvenute in VILLAR PEROSA (indipendentemente dal Comune di residenza dei genitori) b) avvenute in altro Comune, ma da genitori residenti in VILLAR PEROSA. Occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento dei genitori (nonché del dichiarante se è una terza persona) e dell' attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica presenti al parto. Se la nascita è avvenuta in un centro di nascita (clinica, ospedale) la dichiarazione può anche essere resa al Direttore Sanitario del centro stesso. In questo caso il termine è di 3 GIORNI dal parto (conteggiando anche il giorno in cui lo stesso si è verificato).

Argomenti:

È necessario presentare domanda redatta in carta resa legale (bollo da Euro 14,62) L'ufficio ha predisposto la modulistica, variabile a seconda dell'operazione che si intende effettuare, e provvederà a prendere contatto con gli altri uffici interessati all'operazione (Ufficio di Igiene e Sanità pubblica, custodi cimitero, ecc.) per definire i dettagli della stessa, nonché a rilasciare le prescritte autorizzazioni, previa verifica dei requisiti necessari.

Argomenti:

Entro il 16 Giugno 2011 deve essere versata la prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle detrazioni e dell’aliquota dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 Dicembre 2011, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il contribuente puó provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno 2011, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno 2011. ALIQUOTE ANNO 2011 Aliquota ordinaria 7 ‰ Unità immobiliari locate, con regolare contratto registrato, ed utilizzate come abitazione principale dal conduttore, escluse le pertinenze 6,5 ‰ Ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito in Legge 24.7.2008, n. 126, dall’anno 2008 non è dovuta l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compresa una pertinenza C/2 o C/6. Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari classificate A1, A8 e A9, utilizzate come abitazione principale, la cui aliquota è stabilita nel 5,8‰ e la relativa detrazione in € 120,00. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per l’intero. I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché l’I.C.I. relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento. I versamenti possono essere effettuati sul C/C/P n. 13083118 intestato al COMUNE DI VILLAR PEROSA - ICI - SERVIZIO DI TESORERIA o tramite il modello unificato F24. AREE EDIFICABILI Dal 1 gennaio 2007 sono stati aggiornati i valori delle aree edificabili- Deliberazione Giunta Comunale n. 14 in data 7/3/2007.

Argomenti:

La riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è affidata in concessione alla ditta
So.Ge.R.T. S.p.a. - Società Gestione Riscossione Tributi
Piazza Domenico Cirillo n°5   -  80028  -  GRUMO NEVANO (NA)
Referente: Sig. RUSSO FRANCESCO
E-mail: russofrancesco@sogert.it
 
Per ogni informazione e ogni materiale inerente la Pubblicità Permanente occorre contattare la So.Ge.R.T. S.p.a. all'indirizzo mail sopra indicato.
 
In relazione alla Pubblicità Temporanea l'agente di zona incaricato dalla Fraternità Sistemi contattabile ai seguenti recapiti è il Signor:
PERRONE MARCO
Via Cavour n. 4   -  10069  -  VILLAR PEROSA
Tel. 0121/ 515028
N. Cell. :     392/3366217.
 
 
Per quanto riguarda invece l'occupazione di suolo pubblico e passi carrabili, è possibile consultare il Regolamento COSAP nell'apposita sezione; sono altresì scaribili le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico oppure i passi carrabili, per informazioni circa l'occupazione di suolo pubblico e i passi carabili è possibile contattare l'Ufficio di Polizia Municipale.
 

Argomenti:

Per il calcolo di quanto dovuto per l'acconto 2016 é stato messo a disposizione il supporto informatico che si trova in home page nella colonna a destra. Con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23/03/2016 si prevedono aliquote invariate rispetto l'anno 2015.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" ANNO 2015 Nel progetto di bilancio approvato con deliberazione della G.C. n.41 del 26/05/2015 si prevedono aliquote invariate rispetto l'anno 2014.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" ANNO 2014 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N.26 Regolamento per la Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e della componente IMU Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" ANNO 2012 Determinazione Aliquote e Detrazioni per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Unica "IMU"- ANNO 2012 Valori delle aree edificabili Ravvedimento operoso Calcoli per ravvedimento operoso Decreto-legge del 30 novembre 2013 n. 133 Regolamento IMU

IMU TERRENI AGRICOLI 2014- ESENZIONE Con il Consiglio dei Ministri n. 46 del 23.01.2015 è definita la nuova disciplina IMU sui terreni agricoli: per il Comune di Villar Perosa (definito Ente totalmente montano) è stata prevista l'esenzione completa, sia per l'anno 2014, sia per il 2015. Quindi, su questa tipologia di immobili, NESSUNO DEVE VERSARE L'IMU 2014 E 2015. Se qualcuno avesse già effettuato il versamento è pregato di contattare l’Ufficio Tributi allo 0121.51001 int.216 o mezzo e-mail: casa.villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it

Argomenti:

a) Munirsi dell'apposito modulo presso gli Uffici Comunali o direttamente alla competente Stazione dei Carabinieri (Villar Perosa); b) Il modulo - debitamente compilato - deve essere consegnato ai Carabinieri unitamente a: - n. 2 fotografie formato 3x3; - una marca per concessioni governative "Uso Passaporto" da Euro 30,99; - ricevuta di versamento sul c/c postale n. 326108 a favore della Questura di Torino - Ufficio Passaporti - Causale "Costo Libretto" di Euro 5,35 per passaporto da 32 pagine, oppure, a scelta dell'interessato, di Euro 6,55 per quello da 48 pagine; - Per i richiedenti che abbiano figli minori di 18 anni (anche se non ne viene richiesta l'iscrizione sul passaporto): atto di assenso dell'altro genitore; - Per l'iscrizione dei figli minori sul passaporto: atto di assenso dell'altro genitore, oppure, NULLA OSTA del Giudice Tutelare un mancanza del consenso o nel caso che il minore risieda in un'altra giurisdizione territoriale che non sia Torino e provincia. Se i figli hanno compiuto gli anni 10, occorrono due fotografie formato 3x3; - il passaporto già in possesso; - in caso di smarrimento o furto del passaporto, allegate anche l'attestazione di denuncia. N.B. È attivo il SERVIZIO FACOLTATIVO che consente di ricevere direttamente al proprio domicilio il documento effettuando un versamento sul c/c postale n. 254102 a favore della Questura di Torino - Ufficio Passaporti - Servizio Posta Celere - di Euro 8,00.

Argomenti:

È stata istituita, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 360/98, un'addizionale da applicare all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aliquota per l'anno 2001 è pari allo 0,20% L'aliquota per l'anno 2002 è pari allo 0,40% L'aliquota per l'anno 2003 è pari allo 0,40% L'aliquota per l'anno 2004 è pari allo 0,40% L'aliquota per l'anno 2005 è pari allo 0,40% L'aliquota per l'anno 2006 è pari allo 0,40% L'aliquota per l'anno 2007 è pari allo 0,60% L'aliquota per l'anno 2008 è pari allo 0,60% L'aliquota per l'anno 2009 è pari allo 0,60% L'aliquota per l'anno 2010 è pari allo 0,60% L'aliquota per l'anno 2011 è pari allo 0,60% L'aliquota per l'anno 2012 è pari allo 0,70% L'aliquota per l'anno 2013 è pari allo 0,70% PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CITTADINO COME: L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota deliberata. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute. PAGAMENTO: I sostituti d'imposta applicano la relativa trattenuta come per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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È sufficiente presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi e compilare una autocertificazione dei propri dati (cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza, cittadinanza). L'ufficio provvederà all'acquisizione dei documenti, certificabili dalla pubblica amministrazione, necessari per la pubblicazione di matrimonio, senza oneri per i nubendi. I cittadini stranieri devono presentare il "nulla osta al matrimonio" rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine (normalmente il Consolato o Ambasciata straniera in Italia). Se il matrimonio seguirà in forma religiosa è necessario comunicarlo all'Ufficiale dello Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione. La pubblicazione deve aver luogo nei Comuni di residenza degli sposi ed ha validità sei mesi, decorsi i quali senza che abbia avuto luogo il matrimonio, decade da ogni effetto.

Argomenti:

L'indice volumetrico abitativo da utilizzare è pari 113 mc/mq, così come determinato con criterio analitico (art.20 comma 2 della L.R. 56/77) nell'ambito del dimensionamento del piano.

Argomenti:

Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione. I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di: a) conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione; b) restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente; c) ristrutturazione totale o parziale; d) completamento su parti di territorio gia' strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni, relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densita' fondiaria massima; e) nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici, parametri e specificazioni tipologiche. Sono inedificabili: a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico; b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita', presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli; c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita' urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27. Il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.

Argomenti:

a) Per il rilascio del certificato di nascita per espatrio minori di anni 15 entrambi i genitori devono presentarsi muniti di una fotografia del bambino; b) Il documento rilasciato dal Comune dovrà essere portato dagli interessati alla competente Stazione dei Carabinieri (Villar Perosa) che la inoltrerà in Questura per il necessario visto per l'espatrio.

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 7 e 8) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; 

ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

Argomenti:

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

Argomenti:

Dal 1° gennaio 2013 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l'entrata in vigore della TARES, TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi); dal 1^ GENNAIO 2014 tale TASSA E' STATA ABOLITA e SOSTITUITA DALLA TARI. La TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA) sono state pertanto soppresse. Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono : - Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune e i costi relativi ai servizi indivisibili (quali ad esempio illuminazione pubblica, spazzamento strade ecc.). - Per questo la TARES, a differenza della TARSU che teneva in considerazione soltanto la superficie dell'immobile, si articola in una parte fissa legata alla superficie dell'abitazione (destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili) e una parte variabile legata e al numero degli occupanti l'immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). - MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). Per l'anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica pertanto la MAGGIORAZIONE STANDARD di 0,30 euro al mq il cui introito confluisce direttamente nelle casse dello STATO. Tale maggiorazione viene corrisposta in concomitanza all'ultima rata in scadenza indicata. - Sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione, si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALEper l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. - Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l'indicazione del Codice Tributo TARES 3944 e Codice Tributo Maggiorazione 3955. MODALITA' DI CALCOLO- PER LE UTENZE DOMESTICHE STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E' DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILESI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI. A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti: (150 mq X "tariffa fissa unitaria" ?/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a ? /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa B) MAGGIORAZIONE TARIFFA PER SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO, pari ad ?0,30/mq : calcolo (150 mq X "maggiorazione standard" ? 0,30/mq ) = Maggiorazione. N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l'onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999. MODALITA' DI CALCOLO PER LE UTENZE NON - DOMESTICHE (Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E' DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILESI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE SEMPRE DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER LA SUPERFICIE. PER CELERITA' DI CALCOLO POTERE IMMEDIATAMENTE MOLTIPLICARE LA SUPERFICIE PER LA TARIFFA COMPLESSIVA INDICATA NELL'ULTIMA COLONNA. A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120:calcolo(120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 10 ?/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 10 ?/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa. Quindi come suggerito, per comodità di calcolo si prende es. mq. 120 e si moltiplica direttamente per la Tariffa (vedi dettaglio nelle Tariffe: ULTIMA COLONNA). B) MAGGIORAZIONE TARIFFA PER SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO, pari ad ?0,30/mq : calcolo (120 mq X "maggiorazione standard" ? 0,30/mq ) = Maggiorazione N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO Presupposto per l'applicazione del tributo è iL lpossesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasititolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per: a)locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b)areescoperte,sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia glis pazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restantis uperfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,industriali, professionali e leattività produttive in genere. - Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte,i posti autoscoperti, i cortili,ig iardini e i parchi; b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. DICHIARAZIONE TARES- reperibile e scaricabile nella zona MODELLI: - Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate, e i dati presenti in banca dati TARSU, in quanto compatibili. - I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARES entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARES) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. - Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell'intestatario scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe Comunale. - La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa è bimestrale ed ha effetto dal bimestre solare successivo all'occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro il 20 di gennaio. In caso di cessazione dell'occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione. VERSAMENTI ANNO 2013 I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze: - 1^ rata scadenza di versamento entro il 30 Settembre 2013 - 2^ rata scadenza di versamento entro il 30 Novembre 2013. E' possibile un versamento unico entro la prima rata. Possono essere versati direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; o per chi né è in possesso tramite home-banking. SI EVIDENZIA che la 2^ rata comprende anche il versamento, DIRETTAMENTE ALLO STATO, DELLA MAGGIORAZIONE PARI AD ? 0,30/MQ, calcolata come indicato in precedenza).

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SI RICORDA AI CITTADINI CHE IN CASO DI CESSAZIONE DALL'OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE IL TITOLARE DELLA CARTELLA TARI DEVE SEMPRE PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI LA DENUNCIA DI CESSAZIONE ANCHE E SOPRATTUTTO SE VIENE EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN ALTRO COMUNE. IL MODELLO E' SCARICABILE IN FONDO A QUESTA SEZIONE. Dal 1° gennaio 2014 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l'entrata in vigore della TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.) Il precedente TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES in vigore per il solo anno 2013) è pertanto stato abolito; la novità di rilievo è che nel nuovo tributo TARI, in vigore dal 2014, non viene più calcolata la quota dei servizi indivisibili che la precedente normativa statale aveva quantificato in Euro 0,30 per ogni mq. di superficie tassabile. Le caratteristiche della TARI (Tassa Comunale sui Rifiuti) sono : - Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune. - La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell'abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l'immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiSull'importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. - Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l'indicazione del Codice Tributo TARI 3944. MODALITA' DI CALCOLO- PER LE UTENZE DOMESTICHE STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E' DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI. A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti: (150 mq X "tariffa fissa unitaria" ?/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a ? /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, , occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l'onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999. MODALITA' DI CALCOLO PER LE UTENZE NON- DOMESTICHE Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E' DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE SEMPRE DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER LA SUPERFICIE. PER CELERITA' DI CALCOLO POTERE IMMEDIATAMENTE MOLTIPLICARE LA SUPERFICIE PER LA TARIFFA COMPLESSIVA INDICATA NELL'ULTIMA COLONNA. A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120:calcolo(120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 10 ?/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 10 ?/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa. Quindi come suggerito, per comodità di calcolo si prende es. mq. 120 e si moltiplica direttamente per la Tariffa (vedi dettaglio nelle Tariffe: ULTIMA COLONNA). N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50. (PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA) SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione. PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO Presupposto per l'applicazione del tributo è iL lpossesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasititolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per: a)locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b)areescoperte,sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia glis pazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restantis uperfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,industriali, professionali e leattività produttive in genere. - Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte,i posti autoscoperti, i cortili,ig iardini e i parchi; b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. DICHIARAZIONE TARI- reperibile e scaricabile nella zona MODELLI: - Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili. - I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell'intestatario scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe Comunale. - La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa è bimestrale ed ha effetto dal bimestre solare successivo all'occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell'occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione. VERSAMENTI ANNO 2014 I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze: 1^ rata - scadenza di versamento entro il 30 LUGLIO 2014 2^ rata - scadenza di versamento entro il 30 DICEMBRE 2014. E' possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.

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TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.) Come per il precedente anno, anche per l'ANNO 2015, resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013- Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI, QUALE COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). Le caratteristiche della TARI -TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI sono : - Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune. - La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell'abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l'immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiSull'importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. - Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l'indicazione del Codice Tributo TARI 3944. MODALITA' DI CALCOLO- PER LE UTENZE DOMESTICHE. STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E' DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI. A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti: (150 mq X "tariffa fissa unitaria" ?/mq_____) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a ? /nucleo familiare ______ )= Tariffa annaule. Si otterrà così il TOTALE del dovuto da rapportare al numero di giorni effettivi con decorrenza dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione, come da regolamento comunale. N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l'onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999. MODALITA' DI CALCOLO PER LE UTENZE NON- DOMESTICHE Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E' DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE SEMPRE DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER LA SUPERFICIE. A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X "tariffa fissa unitaria") + (120 X "tariffa variabile unitaria" sempre riferito alla categoria 10 ) = Tariffa annuale. Per celerità di calcolo si puó sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto da rapportare al numero di giorni effettivi con decorrenza dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione, come da regolamento comunale. N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50. (PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA) SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione. PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasititolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per: a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,industriali, professionali e le attività produttive in genere. - Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e iposti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi; b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. DICHIARAZIONE TARI- reperibile e scaricabile nella zona MODELLI: - Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili. - I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell'intestatario scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe Comunale. - La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell'occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione. VERSAMENTI ANNO 2015 I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze: 1^ rata - scadenza di versamento entro il 30 SETTEMBRE 2015 2^ rata - scadenza di versamento entro il 30 NOVEMBRE 2015. E' possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.

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Per il calcolo di quanto dovuto per l'acconto 2016 é stato messo a disposizione il supporto informatico che si trova in home page nella colonna a destra. Con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 23/03/2016 si prevedono aliquote invariate rispetto l'anno 2015 e si conferma l'applicazione della TASI esclusivamente per le abitazioni principali classificate in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, azzerando l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" ANNO 2015 Nel progetto di bilancio approvato con deliberazione della G.C. n.41 del 26/05/2015 si prevedono aliquote invariate rispetto l'anno 2014.


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