TARES

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti. Fu introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[1] (cosiddetto "decreto salva Italia"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214[2], in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Tale tributo è stato poi sostituito a partire dal 1º gennaio 2014 dalla tassa sui rifiuti (TARI) la quale è stata istituita dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Il tributo è stato in vigore dal 1º gennaio 2013 e aveva come obiettivo (tramite il rispettivo gettito fiscale) la copertura finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune di residenza: l'importo dipendeva dalla superficie dell'immobile, dal numero dei residenti, dall'uso, dalla produzione media dei rifiuti.

Anno 2013 - cosa c'è da sapere

Dal 1° gennaio 2013 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi); dal 1^ GENNAIO 2014 tale TASSA E' STATA ABOLITA e SOSTITUITA DALLA TARI.

La TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA) sono state pertanto soppresse.

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :

-        Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune e i costi relativi ai servizi indivisibili (quali ad esempio illuminazione pubblica, spazzamento strade ecc.).

-        Per questo la TARES, a differenza della TARSU che teneva in considerazione soltanto la superficie dell’immobile, si articola in una parte fissa legata alla superficie dell’abitazione (destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili) e una parte variabile legata e al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).

-        MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica pertanto la MAGGIORAZIONE STANDARD di 0,30 euro al mq il cui introito confluisce direttamente nelle casse dello STATO. Tale maggiorazione viene corrisposta in concomitanza all’ultima rata in scadenza indicata.

-        Sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione, si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALEper l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

-        Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARES 3944 e Codice Tributo Maggiorazione 3955.

MODALITA’ DI CALCOLO- PER LE UTENZE DOMESTICHE

STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILESI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.

A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:

(150 mq X "tariffa fissa unitaria" €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE TARIFFA PER SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO, pari ad €0,30/mq : calcolo (150 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq ) = Maggiorazione.

N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.

MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON - DOMESTICHE

(Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99).

STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILESI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE SEMPRE DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER  LA SUPERFICIE. PER CELERITA' DI CALCOLO POTERE IMMEDIATAMENTE MOLTIPLICARE LA SUPERFICIE PER LA TARIFFA COMPLESSIVA INDICATA NELL'ULTIMA COLONNA.

A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120:calcolo(120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.

Quindi come suggerito, per comodità di calcolo si prende es. mq. 120 e si moltiplica direttamente per la Tariffa (vedi dettaglio nelle Tariffe: ULTIMA COLONNA).

B) MAGGIORAZIONE TARIFFA PER SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO, pari ad €0,30/mq : calcolo (120 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq ) = Maggiorazione

N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50

SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione

PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presuppostper lapplicaziondetributè iL lpossessoloccupazione o ldetenzione, a qualsiasititolo e anchdfattodi locali o di aree scoperte a qualunque usadibitisuscettibildprodurre rifiuturbani e assimilati;  sintendonper:

a)locali, e strutture stabilmentinfisse al suolo chiussu tre latverslesterno, anchsnon conformi alldisposizionurbanistico-edilizie;

b)areescoperte,sia le superficprive di edificio di strutture edilizie, sia glipazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema allaperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibita civile abitazione;

d) utenznodomestiche, le restantiuperficitra cule comunità, le attività commerciali, artigianali,industrialiprofessionali e leattività produttivigenere.

- Sonesclusdatributo:

a) le arescopertpertinenziali o accessorie a civilabitazioniqualbalconi e lterrazze scoperte,i postautoscoperti, i cortili,iiardini e i parchi;

b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

DICHIARAZIONE TARES- reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:

- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate, e i dati presenti in banca dati TARSU, in quanto compatibili.

- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARES entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARES) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. - Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa è bimestrale ed ha effetto dal bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro il 20 di gennaio. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.

VERSAMENTI ANNO 2013

I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:

1^ rata               scadenza di versamento entro il 30 Settembre 2013

- 2^ rata               scadenza di versamento entro il 30 Novembre 2013.

E’ possibile un versamento unico entro la prima rata.

Possono essere versati direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; o per chi né è in possesso tramite home-banking.

SI EVIDENZIA che la 2^ rata comprende anche il versamento, DIRETTAMENTE ALLO STATO, DELLA MAGGIORAZIONE PARI AD € 0,30/MQ, calcolata come indicato in precedenza).

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