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| Prestazioni sociali agevolate |
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| Sabato 09 Gennaio 2010 17:26 |
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PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, ad esempio l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità, le mense scolastiche, le prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.), le agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas). Quando si richiedono una o più prestazioni sociali agevolate occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che ha validità annuale. La DSU si può presentare all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al comune, ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La dichiarazione può essere presentata in vari modi:
La DSU è composta da un modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. In caso di problemi o dubbi nella compilazione della DSU si possono consultare le istruzioni. Il Comune di Villar Perosa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28.02.2000 ha adottato il regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. MENSE SCOLASTICHE Gli utenti del servizio refezione scolastica possono presentare una domanda per richiedere la riduzione del costo del buono-pasto. A seconda del loro indicatore ISEE i richiedente vengono inseriti in 4 fascie nel modo seguente:
Coloro che hanno un indicatore ISEE superiore a euro 5.939,30 vengono inseriti nella fascia A a contribuzione piene. Dal 1° Settembre 2008 il costo del buono pasto (blocchetto da 10 buoni) è stabilito nei seguenti importi: SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA
Alunni scuole medie NON RESIDENTI A VILLAR PEROSA euro 45,00 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI L'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori può essere richiesto al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonchè i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. ASSEGNO DI MATERNITA' Questo assegno può essere richiesto per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a 27.644,94 euro (53.528.062 lire) per l'anno 2002 con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. La domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata entro 6 MESI dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità possono avere diritto all'assegno di maternità concesso dall'INPS, assegno NON CUMULABILE con l'assegno di maternità concesso dai comuni e di importo superiore. Per maggiori informazioni occorre rivolgersi alla sede INPS competente per territorio. (Per il Comune di Villar Perosa la competente sede INPS è quella di PINEROLO, Viale Kennedy n. 5 - Tel. 0121/3641) |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 06 Maggio 2010 12:19 |


